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Dovere di riservatezza, art 8 PDF Stampa

Salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia nei casi previsti dall'ordinamento sportivo, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a non divulgare informazioni riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono fornire a terzi informazioni riservate relative all'Ente di appartenenza o da questi detenute.

 
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